Da un po' di tempo a questa parte, i Sindaci in Italia stanno utilizzando delle normative locali al fine di contrastare il meretricio su strada, ma anche al chiuso.
Tali atti amministrativi sono quasi sempre non conformi ai principi generali dell'Ordinamento e viziati da eccesso di potere per sviamento della funzione pubblica da parte della rispettiva Autorità emanante; in altre parole, essi stessi sono quasi sempre degli abusi.
Queste normative s'identificano nelle:
- Ordinanze Sindacali sulla sicurezza urbana (art. 54 D.Lgs. 267/2000). Vengono emanate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo e possono unicamente trattare problematiche gravose (e non semplici) in maniera contingibile ed urgente (= temporanea, improvvisa ed occasione). Tali decreti sono stati resi obbligatori nell'ultima condizione descritta dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011.
- Ordinanze Sindacali sull'igiene e salute pubblica (art. 50 D.Lgs. 267/2000). Vengono emanate dal Sindaco come tutore della comunità locale e possono essere unicamente contingibili ed urgenti.
- Ordinanza Sindacali/Prefettizie del Codice della Strada. Vengono adottate dal Sindaco e/o dal Prefetto ai sensi degli articoli 6 e 7 del Codice della Strada. Queste possono essere anche permanenti, però devono riguardare strettamente la sicurezza viabilistica e se esse stesse sono emanate dal primo Amministratore locale suddetto, la rispettiva applicazione non può oltrepassare l'area del centro abitato.
- Zone a Traffico Limitato del Codice della Strada. Sono adottate dalla Giunta Comunale per stabilire ai sensi dell'articolo 7 comma 9 del Codice della Strada una zona nella quale si possono limitare la circolazione dei veicolo, esclusivamente per ragioni concrete di salubrità pubblica, tutela del patrimonio artistico a causa del traffico veicolare elevato nella medesima area.
- Regolamenti di Polizia Locale. Aggiornati dal Consiglio Comunale con propria Delibera, possono possedere dei divieti a tutela degli interessi locali con concreti danni alla collettività e/o all'ambiente locale a causa di determinati comportamenti su particolari condizioni presenti in certi posti del connesso Comune. Tra le relative materie disciplinanti, non può esserci la tutela dell'Ordine e sicurezza pubblica, siccome tale è competenza esclusiva dello Stato centrale (art. 117 secondo comma lettera h) Costituzione Italiana).
Quindi sul primo e secondo caso dell’elenco suddetto, un divieto vasto ed indiscriminato, al fine di risolvere certe problematiche generate unicamente e direttamente dalla prostituzione su strada e non solo, non può rientrare nella fattispecie gravosa dei relativi fatti, ma nemmeno nella situazione di contingibilità ed urgenza, siccome tale condizione rientra in quella permanente ed ordinaria.
Nel terzo caso succitato, la medesima interdizione senza alcun limite specifico, diventa lungi (= lontano) dal tutelare la sicurezza stradale (Sentenza Cassazione n. 21432/2006) e quindi non conforme ai principi generali dell’Ordinamento, visto che pone come scopo immediato quello di perseguire il meretricio sulle vie.
Nella quarta condizione menzionata, la relativa Zona a Traffico Limitato può essere istituita unicamente se sussiste per logicità manifesta e razionalità intrinseca una condizione di traffico veicolare elevato nella medesima area, tanto da dover istituire la dichiarata interdizione per la tutela della salute pubblica, ordine pubblico, ambiente e beni culturali. Di conseguenza, una ZTL creata in una zona periferica ed in orario notturno, ovvero su strade sterrate, non può assolutamente rientrare nei citati parametri di relativa giustificazione.
Nel quinto ed ultimo caso dichiarato, da quando la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 115/2011 ha reso le Ordinanze Sindacali sulla sicurezza urbana (primo argomento summenzionato) unicamente contingibili ed urgenti e non più permanenti, alcuni Comuni hanno tradotto i relativi divieti, compresi quelli sulla prostituzione, nei rispettivi Regolamenti di Polizia Locale. Quest’ultimi hanno la fattispecie di permanenza ed ordinarietà, però, ai sensi dell’articolo 117 secondo comma lettera h) della Costituzione Italiana, come chiarificato dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 236/2006, 196/2009, 226/2010 e del TAR Piemonte n. 513/2011, i Regolamenti comunali non possono disciplinare l’ordine e la sicurezza pubblica, siccome questa materia è d’esclusiva competenza dello Stato centrale; inoltre, un divieto vasto ed indiscriminato della prostituzione su strada e non solo, senza determinati comportamenti e condizioni particolari del posto connesso, diventerebbe lungi (= lontano) dal tutelare l’igiene e la salubrità dell’ambiente, come permesso agli Enti Locali. Il tutto è stato specificato dalle Sentenze dei Giudici di Pace di Verona (n. 1980/2014) e di Brescia.
Ho citato anche la questione che i divieti del meretricio su strada, svolto da questi decreti locali, si possono benissimo svolgere anche contro il sesso a pagamento al chiuso, visto che, nel corrispondente testo illecito, può benissimo bastare il semplice sospetto di esercitare od avvalersi della prostituzione. Mi sembra di aver udito di recente che tale mia ipotesi sia diventata una realtà, soprattutto con l'utilizzo dei Caravan.
Tali atti amministrativi sono quasi sempre non conformi ai principi generali dell'Ordinamento e viziati da eccesso di potere per sviamento della funzione pubblica da parte della rispettiva Autorità emanante; in altre parole, essi stessi sono quasi sempre degli abusi.
Queste normative s'identificano nelle:
- Ordinanze Sindacali sulla sicurezza urbana (art. 54 D.Lgs. 267/2000). Vengono emanate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo e possono unicamente trattare problematiche gravose (e non semplici) in maniera contingibile ed urgente (= temporanea, improvvisa ed occasione). Tali decreti sono stati resi obbligatori nell'ultima condizione descritta dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011.
- Ordinanze Sindacali sull'igiene e salute pubblica (art. 50 D.Lgs. 267/2000). Vengono emanate dal Sindaco come tutore della comunità locale e possono essere unicamente contingibili ed urgenti.
- Ordinanza Sindacali/Prefettizie del Codice della Strada. Vengono adottate dal Sindaco e/o dal Prefetto ai sensi degli articoli 6 e 7 del Codice della Strada. Queste possono essere anche permanenti, però devono riguardare strettamente la sicurezza viabilistica e se esse stesse sono emanate dal primo Amministratore locale suddetto, la rispettiva applicazione non può oltrepassare l'area del centro abitato.
- Zone a Traffico Limitato del Codice della Strada. Sono adottate dalla Giunta Comunale per stabilire ai sensi dell'articolo 7 comma 9 del Codice della Strada una zona nella quale si possono limitare la circolazione dei veicolo, esclusivamente per ragioni concrete di salubrità pubblica, tutela del patrimonio artistico a causa del traffico veicolare elevato nella medesima area.
- Regolamenti di Polizia Locale. Aggiornati dal Consiglio Comunale con propria Delibera, possono possedere dei divieti a tutela degli interessi locali con concreti danni alla collettività e/o all'ambiente locale a causa di determinati comportamenti su particolari condizioni presenti in certi posti del connesso Comune. Tra le relative materie disciplinanti, non può esserci la tutela dell'Ordine e sicurezza pubblica, siccome tale è competenza esclusiva dello Stato centrale (art. 117 secondo comma lettera h) Costituzione Italiana).
Quindi sul primo e secondo caso dell’elenco suddetto, un divieto vasto ed indiscriminato, al fine di risolvere certe problematiche generate unicamente e direttamente dalla prostituzione su strada e non solo, non può rientrare nella fattispecie gravosa dei relativi fatti, ma nemmeno nella situazione di contingibilità ed urgenza, siccome tale condizione rientra in quella permanente ed ordinaria.
Nel terzo caso succitato, la medesima interdizione senza alcun limite specifico, diventa lungi (= lontano) dal tutelare la sicurezza stradale (Sentenza Cassazione n. 21432/2006) e quindi non conforme ai principi generali dell’Ordinamento, visto che pone come scopo immediato quello di perseguire il meretricio sulle vie.
Nella quarta condizione menzionata, la relativa Zona a Traffico Limitato può essere istituita unicamente se sussiste per logicità manifesta e razionalità intrinseca una condizione di traffico veicolare elevato nella medesima area, tanto da dover istituire la dichiarata interdizione per la tutela della salute pubblica, ordine pubblico, ambiente e beni culturali. Di conseguenza, una ZTL creata in una zona periferica ed in orario notturno, ovvero su strade sterrate, non può assolutamente rientrare nei citati parametri di relativa giustificazione.
Nel quinto ed ultimo caso dichiarato, da quando la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 115/2011 ha reso le Ordinanze Sindacali sulla sicurezza urbana (primo argomento summenzionato) unicamente contingibili ed urgenti e non più permanenti, alcuni Comuni hanno tradotto i relativi divieti, compresi quelli sulla prostituzione, nei rispettivi Regolamenti di Polizia Locale. Quest’ultimi hanno la fattispecie di permanenza ed ordinarietà, però, ai sensi dell’articolo 117 secondo comma lettera h) della Costituzione Italiana, come chiarificato dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 236/2006, 196/2009, 226/2010 e del TAR Piemonte n. 513/2011, i Regolamenti comunali non possono disciplinare l’ordine e la sicurezza pubblica, siccome questa materia è d’esclusiva competenza dello Stato centrale; inoltre, un divieto vasto ed indiscriminato della prostituzione su strada e non solo, senza determinati comportamenti e condizioni particolari del posto connesso, diventerebbe lungi (= lontano) dal tutelare l’igiene e la salubrità dell’ambiente, come permesso agli Enti Locali. Il tutto è stato specificato dalle Sentenze dei Giudici di Pace di Verona (n. 1980/2014) e di Brescia.
Ho citato anche la questione che i divieti del meretricio su strada, svolto da questi decreti locali, si possono benissimo svolgere anche contro il sesso a pagamento al chiuso, visto che, nel corrispondente testo illecito, può benissimo bastare il semplice sospetto di esercitare od avvalersi della prostituzione. Mi sembra di aver udito di recente che tale mia ipotesi sia diventata una realtà, soprattutto con l'utilizzo dei Caravan.