Sentenza n. 141 del 2019 della Corte Costituzionale.

Francostars

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Non esiste totale volontarietà all'esercizio della prostituzione, grazie ai dettami della Convenzione ONU 1949/51, ma nemmeno totale costrizione.
Sottolineo che la relativa Sentenza n. 141/2019 della Corte Costituzionale, al punto 4.3, terzo capoverso del Considerato in Diritto, ha dichiarato che la suddetta normativa internazionale ricalca il modello "abolizionista" nel quale non si può punire la prostituta ed il relativo cliente. Sottolineo che ai sensi degli articoli 10 e 117 della Costituzione i trattati internazionali sono parte integrante della stessa.
Inoltre, al corrispondente punto 5.2, terzo capoverso, sempre del connesso Considerato in Diritto, è stata confermata la tassazione del meretricio in Italia.
Infine, al punto 8, capoverso sesto del Considerato in Diritto, è stata ricalcata la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale il favoreggiamento semplice dell'altrui prostituzione si differenzia dal favorire la persona che si prostituisce, come quando il cliente della prostituta stradale riaccompagna questa al proprio marciapiede.
Tale oggi per i meretriciofobici italiani non è una vittoria, ma una, anche se modesta, SCONFITTA!
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Francostars

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La Corte Costituzionale Italiana con la Sentenza n. 278/2019 s'è ripronunciata sulla Legge 75/1958 "Merlin", che disciplina la prostituzione nello stesso Stato.
Nulla di differente dalla corrispondente precedente Sentenza n. 141/2019, salvo l'aver rafforzato il concetto secondo il quale il favoreggiamento semplice dell'altrui meretricio deve essere una reale agevolazione alla rispettiva attività e non certo alla singola persona, che si prostituisce; il tutto al fine d'evitare la dilatazione del reato in merito, ai sensi proprio dell'articolo 25 della Costituzione, il quale garantisce la precisione dell'azione punitiva nell'Ordinamento Italiano.
In altre parole, si può benissimo affermare che il Giudice delle Leggi italiane ha dichiarato, però solo con una Sentenza interpretativa, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 comma primo n. 8) prima parte (relativa al favoreggiamento semplice) della Legge 75/1958 "Merlin" nel caso in cui questa non prevede che tale condotta criminosa debba essere svolta concretamente a favore della prostituzione altrui; non certo a favore della singola persona. Quindi con più sicurezza legale, si potrà riaccompagnare l'OTR alla propria postazione con la rispettiva autovettura, dopo aver consumato un rapporto con questa, oppure occasionalmente riportare la medesima alla propria abitazione. Ovviamente, non bisogna obbligare queste ad avere un rapporto gratuito in tale ultima situazione, altrimenti si può incappare nel reato di violenza sessuale.

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