Francostars

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Se dovesse intervenire un certo trattenimento di Polizia prolungato ed effettuato diverse volte, nonostante i numerosi controlli, svolti nei confronti delle rispettive persone, si hanno i seguenti parametri legislativi in questione.
Art. 11 Legge 191/1978: "Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore. La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui e' stato compiuto e' data immediata notizia al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti, ordina il rilascio della persona accompagnata. Al procuratore della Repubblica e' data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui e' avvenuto".
Art. 323 Codice Penale: (Abuso d'ufficio). "Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità
".
 

Maciste69

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Ciao Francostar t+ per l'interessante infarinata della legge su permanenza presso le stazioni di Polizia, ma la esponi per aver subito un torto oppure per rinfrescare le menti dei colleghi :?: :?: :?: :?:
 

Francostars

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Posso dire che ho sentito certe voci in merito su OTR e non solo.
 

Francostars

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Preciso che il tutto viene preso in considerazione, esclusivamente se si mostrano sempre i reali documenti della propria identità, non certo fotocopie relative o dichiarazioni orali in merito.
 

swallow811

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l'obbligo di esibire i documenti è relativo, ovvero il divieto di circolare senza di essi non è passibile di accompagnamento coattivo. Quest'ultimo citato che poi sfocia nel fermo, si presenta quando il soggetto rifiuta di dichiarare le proprie generalità - ossia - nome cognome - luogo e data di nascita
 
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