Francostars

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In questo punto: 45.503554,8.997840 (Pregnana Milanese, Via Brughiera, subito dopo il sottopasso della A4, andando verso Bareggio sulla sinistra) è stato chiuso un imbosco, dove purtroppo entravano anche persone, che scaricavano illecitamente rifiuti nell'ambiente circostante.
Ho notato che a lato della relativa sbarra di dissuasione è stato tracciato un piccolo sentiero nell'erba laterale, al fine d'aggirare il detto ostacolo, nel connesso ingresso.
Sottolineo che passando per il suddetto solco abusivo, si viola palesemente l'articolo 637 del Codice Penale: "Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa , con la multa fino a 103 euro", con la confisca del connesso veicolo ai sensi dell'articolo 213 comma 4° del Codice della Strada: "E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne".
Probabilmente, saranno presenti anche delle telecamere nel relativo spiazzo, pronte per le querele in merito.
Ovviamente in questa occasione, non si può dire a propria discolpa che si è entrati "distrattamente"!
 

swallow811

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si sono fatti furbi - usano bene la legge -

-- certo che la confisca del veciolo è pesante come azione
 

Francostars

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swallow811":zfu6cbem ha detto:
si sono fatti furbi - usano bene la legge -

-- certo che la confisca del veciolo è pesante come azione
In precedenza, nel Codice della Strada era enunciato solo il motoveicolo in questione. Successivamente, hanno aggiornato il tutto anche agli autoveicoli, al fine di superare certe rispettive disparità di trattamento.
Comunque, la connessa confisca è valida solo se il suddetto mezzo di trasporto è concretamente innerente alla commissione del reato in questione e se in questo caso, effettivamente esistono barriere fisiche corrispondenti, le quali vengono scavalcate. Non mi ricordo esattamente come si presentava il citato passaggio creato da precedenti veicoli; comunque, questo dovrebbe essere probabilmente sufficiente ad evitare il dichiarato reato, siccome la passatoia detta è già una specie di zona praticabile verso il corrispondente fondo privato con assenza d'ulteriori barriere.
 

swallow811

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ma l'art. 637 stabilisce il reato in funzione dell'ingresso al fondo in maniera arbitraria ossia senza necessità.... inoltre per stabile riparo on occorre che l'ingresso nel fondo sia reso impossibile quindi non necessita di cancello o sbarra chiusi.
Su quest'ultima sono anche in pieno accordo, in quanto dal momento in cui ti introduci in proprietà altrui stai comettendo il reato pertanto poco importa se l'ingresso era ostacolato o libero ed è anche un ragionamento che fila diritto.
 

Francostars

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Giustamente, non dovrebbe sussistere la necessità di svolgere un occultamento per atti osceni in autovettura.
Lo stesso articolo 637 Codice Penale afferma proprio che il fondo deve essere recinto da stabili ripari, quindi non avere passaggi praticabili.
Naturlamente, in assenza di quelli sopra citati, si ha il libero accesso, come se fosse un luogo aperto al pubblico.
 

swallow811

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L'interpretazione delle leggi è varia ed anche deelineata dalla legge pertante entrambe le teorie sono leggittime.

Resto dell'idea che entrare arbitrariamente in proprietà altrui possa costituire reato a prescindere delle azioni svolte all'interno della proprietà.
 

Francostars

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Ovviamente, deve essere presente un ostacolo, altrimenti sarebbe reato entrare in una piazzetta privata, aperta al traffico, comunicante con la via pubblica.
 

Marcolone102

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Ora è presente una sbarra, chiusa quando la ditta à chiusa, di giorno la vedo aperta.
 
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