Produzione-video-hard-cosa-prevede-la-legge

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Produzione.video.hard.cosa.prevede.la.legge (laleggepertutti.it)

Sono un appassionato di video e fotografia. Vorrei dirigere e creare un film hard ma non so se è legale. Come devo pagare in caso gli attori e mettere annunci per cercare candidati e fare provini? Non vorrei avere problemi con la legge ed il fisco.

Nel rispondere al quesito si illustrano schematicamente i punti da tenere a mente:

• Consenso manifestato per iscritto (contratto, liberatoria per la successiva diffusione e vendita del prodotto; ecc.);
• attività da svolgersi lontano da luoghi pubblici, in modo da non offendere il pubblico pudore;
• assoluto divieto di coinvolgere minori;
• il consenso scritto non obbliga l’attore alla prestazione. Se viene meno o rinuncia, potranno adirsi le vie civili per il risarcimento del danno;
• far sottoporre gli attori ad opportuni esami medici;
• assoluta professionalità nello svolgimento del lavoro;
• in Italia esiste una tassa sul porno (art. 1, comma 466, legge finanziaria 2006 e art. 31 d.l. n.
185/2008, conv. in l. n. 2/2009): addizionale Irpef e Ires al 25% sui compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione del materiale pornografico;
• i provini devono avvenire nel rispetto di tutte le regole anzidette;
• mai offendere la pubblica decenza esponendo, in modo visibile a tutti, materiale o prodotti pornografici.
Detto ciò, si consiglia al lettore di farsi assistere costantemente da un legale nella preparazione e redazione dei contratti e, più in generale, nella supervisione di tutto il lavoro. Si precisa, infatti, che in Italia non esiste una regolamentazione specifica per i film a luci rosse e, pertanto, occorre muoversi con cautela per non incorrere in reato. In effetti, il fatto che in Italia esistano case di produzione dedite a questo genere di pellicole e la circostanza che il governo abbia imposto una tassa su tali prodotti fa dedurre che non sia un’attività illegale.

Per mera conoscenza, si riporta un breve stralcio della sentenza n. 368 del 27.07.1992: « [la] capacità offensiva dell’osceno verso gli altri … non può certo riscontrarsi nelle ipotesi in cui l’accesso alle immagini e alle rappresentazioni pornografiche non sia indiscriminatamente aperto al pubblico, ma sia riservato soltanto alle persone adulte che ne facciano richiesta».

Rimane un problema, che è quello inerente al pericolo che la prestazione del porno-attore possa essere inquadrata nella fattispecie della prostituzione. In Italia, la prostituzione è legale, mentre non lo è lo sfruttamento o il favoreggiamento ( legge 20 febbraio 1958, n. 75). L’orientamento maggioritario, comunque, pare sostenere la non riconducibilità della prova dell’attore nel concetto di prostituzione. Nella prostituzione un soggetto (cliente) paga ad un altro soggetto la prestazione sessuale e quindi la legge punisce colui (terzo) che sfrutta tale rapporto. Nei film pornografici, invece, ci sono alcuni soggetti, ugualmente retribuiti, che intrattengono rapporti: tutti i soggetti sono attori e sono pagati per recitare in scene di sesso.

Ne deriva che chiunque ottiene un introito da tale attività (regista, sceneggiatore, produttore, distributore etc.) guadagna sul film in sé, sul prodotto finale, e non sulla prestazione sessuale che un soggetto (prostituta) deve compiere nei confronti di un altro soggetto (cliente). Si ribadisce, però, che la legge sul punto non è affatto chiara.
 

Francostars

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Giustamente, per avvalorare la prostituzione in questione, deve sussistere un'interazione diretta in merito (Sentenza Cassazione Penale n. 37118/2010).
 
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