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https://www.laleggepertutti.it/180786_escort-e-affitto

"Sono una escort e vorrei convivere col mio fidanzato e ricevere i clienti, col suo consenso, nella nostra casa. Vorrei pagare io affitto ed utenze per i primi mesi, per poi dividere tutto quando avrà un lavoro migliore. So da una precedente consulenza che se dovesse risultare che il mio fidanzato incamera parte dei proventi della mia attività potrebbe essere accusato di favoreggiamento, ma non ho compreso bene se il significato di “incamerare” comprende l’usufruire dell’affitto e delle utenze da me pagate o consiste nel prendere fisicamente soldi e usarli in altro modo. Come posso tutelarlo dal reato di favoreggiamento della prostituzione? Dovrà spostare la sua residenza in casa, mentre io dovrò mantenerla a casa dei miei genitori in un’altra città per rimanere a loro carico nello stato di famiglia? "

Il reato di favoreggiamento della prostituzione e quello di sfruttamento (quelli, cioè, in cui potrebbe incorrere il fidanzato della lettrice e che sono previsti dall’articolo 3, numero 8, della legge n. 75 del 1958) consistono rispettivamente in ogni attività che abbia come scopo quello di facilitare, favorire o comunque apportare un contributo determinante all’esercizio della prostituzione (il favoreggiamento) e nell’approfittare, traendone vantaggio, dei proventi realizzati attraverso l’attività di prostituzione (lo sfruttamento).

In particolare, considerando la domanda, si evidenzia che la Corte di Cassazione ha chiarito che c’è sfruttamento della prostituzione se un soggetto partecipa ai proventi dell’attività di prostituzione, anche se essi vengono ceduti spontaneamente dalla prostituta al convivente per mandare avanti il “menage” familiare, quando costui abbia la cosciente volontà di trarre vantaggio economico dalla prostituzione. (sentenza della Cassazione, sez. III penale, del 28 aprile 2003, n. 19644).

Successivamente altra sentenza ha specificato che c’è reato di sfruttamento della prostituzione se il marito o il convivente viva dei guadagni dell’attività della moglie o della convivente anche nel caso in cui i proventi dell’attività della prostituzione vengano ceduti spontaneamente per contribuire alla vita familiare (sentenza della Corte di Cassazione, sez. III penale, n. 21089 del 2007).

Pertanto, nel caso specifico prospettato, il reato di sfruttamento della prostituzione sarebbe realizzato se il fidanzato utilizzasse i proventi dell’attività della lettrice anche per pagare l’affitto e i costi delle utenze e fosse consapevole della provenienza delle somme che la stessa gli andrebbe a cedere.

Meglio sarebbe, pertanto, che il contratto di affitto fosse intestato a quest’ultima, così come le utenze (se tutto fosse intestato a lei, infatti, il suo fidanzato non potrebbe essere accusato di usare i proventi della sua attività per pagare l’affitto e le utenze che sarebbero intestate alla lettrice e che, quindi, toccherebbe alla stessa di pagare nei confronti del proprietario e dei fornitori).

Chiaramente, le possibilità che vengano avviate indagini a carico del fidanzato dipendono in massima parte dalla possibilità che qualcuno sporga denuncia per essersi avveduto dell’attività che si svolge nell’appartamento e, quindi, nella misura in cui si riuscisse a mantenere questa attività riservata e “nascosta” i rischi resteranno contenuti.

Per quanto infine concerne lo spostamento della residenza del fidanzato della lettrice nella casa in cui quest’ultima eserciterà l’attività prostituiva, questo elemento (accompagnato dal fatto che il contratto di affitto sarà intestato al suo fidanzato e che la stessa, invece, non risulterà anagraficamente residente nello stesso appartamento) finirebbe col rafforzare la convinzione di chi indagasse a carico della lettrice (ed accrescere gli indizi) che il fidanzato viva essenzialmente dei proventi dell’attività della sua compagna e che quindi la sfrutti e la favorisca (ospitandola presso di lui per consentirle di esercitarla).
 

Francostars

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Esatto. Però, non dimenticatevi che la prostituzione in Italia, grazie all'articolo 36 comma 34bis della Legge 248/2006, come chiarificato dalla Cassazione con l'ultima Sentenza n. 22413/2016, è tassata. Il Codice Ateco migliore per tale attività è 96.09.09 "Altri servizi per la persona non classificabili altrove".
Quindi, se si vuole rispettare la legge, bisogna aprire la Partita IVA in merito e rilasciare ad ogni cliente la ricevuta fiscale.
 
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