Francostars

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Anche in Italia, chi esercita la prostituzione deve pagare le tasse come tutti i liberi professionisti.
Il tutto garantito dall'articolo 36 comma 34bis della Legge 248/2006 (D.L. 223/2006), in modifica dei dettami dell'articolo 14 comma 4 Legge 537/1993 (Finanziaria 1994) e dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo 20 novembre 2001, causa C-268/99, in riferimento agli attuali articoli 3 Trattato sull'Unione Europea e 119 Trattato sul Funzionalmento dell'Unione Europea, facenti parte del Trattato di Lisbona per l'Unione Europea.
Tale condizione è stata avallata dalla Corte di Cassazione con le Sentenze n. 20528/2010, 10578/2011, 18030/2013, 7206/2016, 15596/2016 e 22413/2016.
E' stato confermato che se l'attività in merito è abituale, bisogna applicare anche l'IVA; quindi in tal caso si deve aprire una partita IVA con Codice Ateco generico, più vicino alla relativa attività. L'ideale in questione sarebbe quello 96.09.09 "Altre attività di servizio per la persona non classificabili altrove”, senza obbligo d'iscrizione alla Camera di Commercio.
Quindi, ogni Sex Worker abituale in Italia dovrebbe rilasciare la ricevuta fiscale (la fattura non sarebbe detraibile per nessun professionista) ad ogni rispettivo cliente.
Naturalmente, si può rispondere di sanzioni amministrative ed anche penali per tutti i suddetti professionisti, che operano senza versare le tasse, al pari di tutti gli altri liberi professionisti.
Ciò non è una mia invenzione. Difatti, con le disposizioni legislative suddette e la Sentenza della Corte di Giusitizia Europea, tutti i divieti di favoreggiamento, sfruttamento e registrazione delle prostitute/i si possono definire derogati esclusivamente in campo fiscale. Le medesime interdizioni restano in vigore per qualsiasi altra situazione.
 
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