Francostars

Well-known member
Thread Owner
Utente yeahs
Iscritto dal
20 Dicembre 2016
Messaggi
235
Reazioni
67
Punteggio
28
Località
Milano
Da un po' di tempo a questa parte, i Sindaci in Italia stanno utilizzando delle normative locali al fine di contrastare il meretricio su strada, ma anche al chiuso.
Tali atti amministrativi sono quasi sempre non conformi ai principi generali dell'Ordinamento e viziati da eccesso di potere per sviamento della funzione pubblica da parte della rispettiva Autorità emanante; in altre parole, essi stessi sono quasi sempre degli abusi.
Queste normative s'identificano nelle:
- Ordinanze Sindacali sulla sicurezza urbana (art. 54 D.Lgs. 267/2000). Vengono emanate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo e possono unicamente trattare problematiche gravose (e non semplici) in maniera contingibile ed urgente (= temporanea, improvvisa ed occasione). Tali decreti sono stati resi obbligatori nell'ultima condizione descritta dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011.
- Ordinanze Sindacali sull'igiene e salute pubblica (art. 50 D.Lgs. 267/2000). Vengono emanate dal Sindaco come tutore della comunità locale e possono essere unicamente contingibili ed urgenti.
- Ordinanza Sindacali/Prefettizie del Codice della Strada. Vengono adottate dal Sindaco e/o dal Prefetto ai sensi degli articoli 6 e 7 del Codice della Strada. Queste possono essere anche permanenti, però devono riguardare strettamente la sicurezza viabilistica e se esse stesse sono emanate dal primo Amministratore locale suddetto, la rispettiva applicazione non può oltrepassare l'area del centro abitato.
- Zone a Traffico Limitato del Codice della Strada. Sono adottate dalla Giunta Comunale per stabilire ai sensi dell'articolo 7 comma 9 del Codice della Strada una zona nella quale si possono limitare la circolazione dei veicolo, esclusivamente per ragioni concrete di salubrità pubblica, tutela del patrimonio artistico a causa del traffico veicolare elevato nella medesima area.
- Regolamenti di Polizia Locale. Aggiornati dal Consiglio Comunale con propria Delibera, possono possedere dei divieti a tutela degli interessi locali con concreti danni alla collettività e/o all'ambiente locale a causa di determinati comportamenti su particolari condizioni presenti in certi posti del connesso Comune. Tra le relative materie disciplinanti, non può esserci la tutela dell'Ordine e sicurezza pubblica, siccome tale è competenza esclusiva dello Stato centrale (art. 117 secondo comma lettera h) Costituzione Italiana).
Quindi sul primo e secondo caso dell’elenco suddetto, un divieto vasto ed indiscriminato, al fine di risolvere certe problematiche generate unicamente e direttamente dalla prostituzione su strada e non solo, non può rientrare nella fattispecie gravosa dei relativi fatti, ma nemmeno nella situazione di contingibilità ed urgenza, siccome tale condizione rientra in quella permanente ed ordinaria.
Nel terzo caso succitato, la medesima interdizione senza alcun limite specifico, diventa lungi (= lontano) dal tutelare la sicurezza stradale (Sentenza Cassazione n. 21432/2006) e quindi non conforme ai principi generali dell’Ordinamento, visto che pone come scopo immediato quello di perseguire il meretricio sulle vie.
Nella quarta condizione menzionata, la relativa Zona a Traffico Limitato può essere istituita unicamente se sussiste per logicità manifesta e razionalità intrinseca una condizione di traffico veicolare elevato nella medesima area, tanto da dover istituire la dichiarata interdizione per la tutela della salute pubblica, ordine pubblico, ambiente e beni culturali. Di conseguenza, una ZTL creata in una zona periferica ed in orario notturno, ovvero su strade sterrate, non può assolutamente rientrare nei citati parametri di relativa giustificazione.
Nel quinto ed ultimo caso dichiarato, da quando la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 115/2011 ha reso le Ordinanze Sindacali sulla sicurezza urbana (primo argomento summenzionato) unicamente contingibili ed urgenti e non più permanenti, alcuni Comuni hanno tradotto i relativi divieti, compresi quelli sulla prostituzione, nei rispettivi Regolamenti di Polizia Locale. Quest’ultimi hanno la fattispecie di permanenza ed ordinarietà, però, ai sensi dell’articolo 117 secondo comma lettera h) della Costituzione Italiana, come chiarificato dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 236/2006, 196/2009, 226/2010 e del TAR Piemonte n. 513/2011, i Regolamenti comunali non possono disciplinare l’ordine e la sicurezza pubblica, siccome questa materia è d’esclusiva competenza dello Stato centrale; inoltre, un divieto vasto ed indiscriminato della prostituzione su strada e non solo, senza determinati comportamenti e condizioni particolari del posto connesso, diventerebbe lungi (= lontano) dal tutelare l’igiene e la salubrità dell’ambiente, come permesso agli Enti Locali. Il tutto è stato specificato dalle Sentenze dei Giudici di Pace di Verona (n. 1980/2014) e di Brescia.
Ho citato anche la questione che i divieti del meretricio su strada, svolto da questi decreti locali, si possono benissimo svolgere anche contro il sesso a pagamento al chiuso, visto che, nel corrispondente testo illecito, può benissimo bastare il semplice sospetto di esercitare od avvalersi della prostituzione. Mi sembra di aver udito di recente che tale mia ipotesi sia diventata una realtà, soprattutto con l'utilizzo dei Caravan.
 

special one

Well-known member
Utente yeahs
No Prof Lover
Iscritto dal
9 Dicembre 2016
Messaggi
2,258
Reazioni
422
Punteggio
83
Località
SCopacabana
Come dice Napalm51 ,è tutta colpa della lobby degli avvocati :D

nicoletti-19704-kX9D-U10901507936026iqC-428x240@LaStampa.it.jpg
 

Francostars

Well-known member
Thread Owner
Utente yeahs
Iscritto dal
20 Dicembre 2016
Messaggi
235
Reazioni
67
Punteggio
28
Località
Milano
special one":3ctmjvwg ha detto:
Come dice Napalm51 ,è tutta colpa della lobby degli avvocati :D

nicoletti-19704-kX9D-U10901507936026iqC-428x240@LaStampa.it.jpg
Giustamente, se queste normative locali non fossero impugnabili, gli avvocati non guadagnerebbero nulla, visto che non converrebbe a nessuno avviare i connessi ricorsi.
 

special one

Well-known member
Utente yeahs
No Prof Lover
Iscritto dal
9 Dicembre 2016
Messaggi
2,258
Reazioni
422
Punteggio
83
Località
SCopacabana
FrancoS. ma i paesi confinanti con l' Italia ci sono le otr? escluso il Vaticano ....... :lol:
 

Francostars

Well-known member
Thread Owner
Utente yeahs
Iscritto dal
20 Dicembre 2016
Messaggi
235
Reazioni
67
Punteggio
28
Località
Milano
special one":2d69wu18 ha detto:
FrancoS. ma i paesi confinanti con l' Italia ci sono le otr? escluso il Vaticano ....... :lol:
Da quello che so, sì! Anche in Slovenia, dove l'OTR è illegale, ma non la prostituzione al chiuso. Anche in Francia, l'adescamento passivo, utilizzato nelle normative locali italiane, fino a quando è rimasto in vigore (15 ottobre 2016), non ha eliminato questo fenomeno ed adesso nel medesimo Stato, nonostante la penalizzazione del cliente, il quale però deve essere colto sul fatto per essere condannato, la stessa OTR sta aumentando.
In Ticino la prostituzione da strada è legale solo in alcune zone, mentre è più diffusa in altri Cantoni come quello di Zurigo, dove hanno istituito dei box per il car sex. In Austria esiste ancora, anche se minoritaria ed è tollerata in alcune aree.
 

Francostars

Well-known member
Thread Owner
Utente yeahs
Iscritto dal
20 Dicembre 2016
Messaggi
235
Reazioni
67
Punteggio
28
Località
Milano
Dopo aver visionato il testo del Decreto Legge 14/2017, posso dire che i Sindaci hanno avuto maggiori poteri di tutela nelle Ordinanze Sindacali emanate come amministratore locale, i cui campi d'applicazione sono riportati anche ai Regolamenti di Polizia Urbana. Però, su tali fattori, il tutto deve essere svolto nella conformità dei principi generali dell'Ordinamento e naturalmente nei limiti delle competenze degli Enti Locali e Statali. Quindi, più che nuovi poteri, i Sindaci ed i Regolamenti di Polizia Locale, rispetto a prima, hanno solo maggiori azioni di scopo specificate. Nulla di più! Difatti, gli organi degli Enti Locali non possono legiferare in ambito di Sicurezza pubblica (art. 117 secondo comma lettera h) della Costituzione). Di conseguenza, le maggiori azioni di tutela, specificate dal Decreto Legge 14/2017 devono essere attuate entro i limiti d'azione degli stessi Comuni, i quali non possono vietare la prostituzione generalizzata, altrimenti sforerebbero nella tutela dell'ordine e sicurezza pubblica; tenendo presente che una connessa interdizione vasta ed indiscriminata, causerebbe anche la violazione dei principi generali dell'Ordinamento, secondo i quali il meretricio su strada non può essere proibito, salvo concreti comportamenti e condizioni a danno della collettività.
Per quanto riguarda le Ordinanze Sindacali sulla sicurezza urbana, non è cambiato nulla nella sostanza. Queste, come quelle descritte in precedenza, devono essere sempre contingibili ed urgenti.
Si rischia una sanzione amministrativa fino a €300 se s'intralcia l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto e relative pertinenze. Questo ai sensi della legge statale e non locale.
Si può trovare il testo del Decreto Legge 14/2017 sul sito di Normattiva.
Aspettiamo la relativa legge di conversione.
 

Francostars

Well-known member
Thread Owner
Utente yeahs
Iscritto dal
20 Dicembre 2016
Messaggi
235
Reazioni
67
Punteggio
28
Località
Milano

Birikino113

Well-known member
Utente yeahs
No Prof Lover
Iscritto dal
5 Settembre 2021
Messaggi
163
Reazioni
44
Punteggio
28
Località
milano
Ciao "avvocato", @Francostars mi sono letto l'albo pretorio, mi confermi se la mia interpretazione al seguente è corretta?

6. Veicoli che possono circolare in ZTL senza specifiche autorizzazioni
1 All’interno della ZTL possono circolare senza obblighi e limitazioni i veicoli delle
Forze di Polizia, della Polizia Giudiziaria, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco,
delle Forze Armate, della Protezione Civile, nonché le autoambulanze, i veicoli di
Istituti di Vigilanza identificabili dalla scritta di appartenenza per espletamento del
servizio in siti ricompresi nella ZTL e, in genere, i mezzi impegnati in operazioni di
emergenza.
2 Possono circolare senza necessità di permesso i veicoli di proprietà o a servizio
dell’Amministrazione Comunale
.
3 Possono circolare, salvo regolarizzare il transito nei 3 giorni successivi dall’evento
le seguenti categorie di veicoli: appartenenti ad enti pubblici per motivi di servizio,
i veicoli completamente elettrici, taxi e autoveicoli a noleggio con conducente, i
veicoli di aziende distributrici di prodotti farmaceutici e ditte che svolgono servizio
di consegna domiciliare di farmaci/presidi salvavita (es: ossigeno terapia), veicoli
muniti di contrassegni rilasciati alle persone disabili o al servizio di persone
invalide e veicoli di associazioni per assistenza a persone bisognevoli, di medici e
personale infermieristico per assistenza a domicilio.

Anche per i taxi, ncc devono "in 3 giorni" fare domanda per "ottenere il permesso in merito" all'accesso avvenuto in precedenza per aver dato il relativo servizio di trasporto presso un hotel o attività ricettiva all'interno della ZTL?

In tal caso è la morte di una attività recettiva -sappiamo di cosa parlo- che se così fossero le cose dovrà chiudere per evitare il fallimento.

B113
 

Francostars

Well-known member
Thread Owner
Utente yeahs
Iscritto dal
20 Dicembre 2016
Messaggi
235
Reazioni
67
Punteggio
28
Località
Milano
Ciao "avvocato", @Francostars mi sono letto l'albo pretorio, mi confermi se la mia interpretazione al seguente è corretta?

6. Veicoli che possono circolare in ZTL senza specifiche autorizzazioni
1 All’interno della ZTL possono circolare senza obblighi e limitazioni i veicoli delle
Forze di Polizia, della Polizia Giudiziaria, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco,
delle Forze Armate, della Protezione Civile, nonché le autoambulanze, i veicoli di
Istituti di Vigilanza identificabili dalla scritta di appartenenza per espletamento del
servizio in siti ricompresi nella ZTL e, in genere, i mezzi impegnati in operazioni di
emergenza.
2 Possono circolare senza necessità di permesso i veicoli di proprietà o a servizio
dell’Amministrazione Comunale
.
3 Possono circolare, salvo regolarizzare il transito nei 3 giorni successivi dall’evento
le seguenti categorie di veicoli: appartenenti ad enti pubblici per motivi di servizio,
i veicoli completamente elettrici, taxi e autoveicoli a noleggio con conducente, i
veicoli di aziende distributrici di prodotti farmaceutici e ditte che svolgono servizio
di consegna domiciliare di farmaci/presidi salvavita (es: ossigeno terapia), veicoli
muniti di contrassegni rilasciati alle persone disabili o al servizio di persone
invalide e veicoli di associazioni per assistenza a persone bisognevoli, di medici e
personale infermieristico per assistenza a domicilio.

Anche per i taxi, ncc devono "in 3 giorni" fare domanda per "ottenere il permesso in merito" all'accesso avvenuto in precedenza per aver dato il relativo servizio di trasporto presso un hotel o attività ricettiva all'interno della ZTL?

In tal caso è la morte di una attività recettiva -sappiamo di cosa parlo- che se così fossero le cose dovrà chiudere per evitare il fallimento.

B113
All'evidenziato punto 3, tutte le categorie elencate hanno tre giorni di tempo per segnalare il proprio transito nella ZTL in questione, dopo che hanno svolto la connessa azione. Quando effettuano la detta richiesta oltre il citato limite di tempo, a questi, se non vogliono pagare la corrispondente sanzione, non resta altro che eseguire le pratiche di ricorso in merito, dichiarando assurda la Zona a Traffico Limitato in questione.
Difatti, spero che l'albergo in Via Colombo abbia già attivato la relativa impugnativa al TAR di Milano.
Se ci si rivolgerà alla Magistratura Civile (Giudice di Pace in primo grado, Tribunale in secondo, Cassazione in terzo), questa potrà solo stornare il verbale in merito, disapplicando la Delibera di Giunta e l'Ordinanza corrispondente, ma non cancellare le medesime normative locali e le connesse sanzioni potranno continuare ad essere emanate per chiunque, fino a quando le relative Autorità non elimineranno almeno il succitato ultimo decreto Comunale. I giorni limite per fare ricorso alla Magistratura Amministrativa sono 60 per il TAR e 120 per il Presidente della Repubblica (Consiglio di Stato) dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio Online delle medesime normative locali. L'Ordinanza Sindacale in questione è stata menzionata nel detto prospetto informativo in data 14 marzo 2022.
 
Ultima modifica:
Top