"BUONE NOTIZIE PER I PUTTANIERI D’ITALIA" cit. Un uomo schifoso

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BUONE NOTIZIE PER I PUTTANIERI D’ITALIA: CHI VIENE BECCATO CON UNA PROSTITUTA NON PUO’ ESSERE MULTATO DAI VIGILI (AVVISATE LA DEPUTATA PIDDINA ANTI-PUTTANIERI FRANCESCA PUGLISI) - LO HA DECISO IL GIUDICE DI PACE DI BRESCIA SU RICORSO DI UN 35ENNE STANGATO CON 516 EURO DI MULTA.

Gli Agenti della Polizia locale lo avevano multato, pizzicandolo con la sua auto lungo la via delle lucciole di Brescia mentre contrattava una prestazione a bordo strada. Un verbale da 516 euro da saldare con bollettino postale entro 30 giorni per evitare che la multa venisse spedita a casa con la possibilità che finisse in mano a parenti o peggio alla compagna.

Ma così non è stato visto che l'imprenditore bresciano di 35 anni, multato per essere andato a prostitute, ha ritenuto ingiusta la sanzione rivolgendosi e facendo ricorso al Giudice di pace che alla fine gli ha dato ragione. Come dire che il Comune non può limitare la libertà di chi decide di cercare sesso a pagamento visto che il "meretricio" non è reato e che lo Stato punisce solo lo sfruttamento.
Così il 35enne che è stato sorpreso e multato dalla locale di Brescia, assistito dall'avvocato Gianbattista Bellitti, dopo l'ordinanza d'ingiunzione di pagamento ha presentato ricorso al giudice di pace. Nelle motivazioni alla base dell' accoglimento si fa riferimento alla Costituzione e alla Corte di Giustizia delle Comunità europee. Multando l'imprenditore fermo lungo la via a contrattare la prestazione, secondo il Giudice di pace sarebbero stati violati l'articolo 97 della Costituzione in merito all' imparzialità dell' amministrazione e l' articolo 3 sul principio generale d' uguaglianza.

Al giudice di pace Guido Mutti, il primo comma dell' articolo 7 del regolamento di Polizia urbana del Comune di Brescia quindi non è apparso nè valido nè costituzionale. Innanzitutto perché «un organo diverso dallo Stato non può disciplinare la cosiddetta "lotta alla prostituzione" perché ciò esula dai suoi poteri».

Ma anche «perché a una norma secondaria è vietato contrastare una norma di tipo primario: se la prostituzione, seppur contraria al buon costume, non costituisce un' attività illecita, è preclusa la possibilità di porre delle regole che creino ostacolo o intralcio allo svolgimento di tale libertà se non mediante leggi statali, come si desume dai principi espressi» dalla sentenza «della Corte Costituzionale numero 115/11». Per il giudice la norma appare tanto illegittima «se si considera che vieta anche solo di colloquiare con soggetti che esercitano la prostituzione».

E a questo aggiunge che «anche se si ritenesse che il regolamento tenda a colpire non la prostituzione in sé» (materia di competenza dello Stato) ma le sue conseguenze (come il disturbo alla quiete pubblica, offesa alla pubblica decenza, degrado), lo stesso «di fatto costituirebbe un ostacolo all' esercizio della prostituzione e, pertanto, sarebbe illegittimo».

L'ultimo riferimento è alla sentenza della «Corte di Giustizia delle Comunità europee» del 20 novembre 2001, secondo cui «la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita» che rientra nella nozione di «attività economiche». Tanto basterebbe per far cancellare la sanzione e dare legittimità alle lucciole.

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